Quadro normativo
La classificazione delle unità da diporto è disciplinata dalla legge n°50 dell’11 febbraio 1971, “Norme sulla navigazione del diportista” e dal D.lgs. 171 del 18 luglio 255 “Codice della nautica da diporto” che all’art. 3 definisce:
- Natante da diporto: unità a vela e a motore di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri, con esclusione delle moto d’acqua. Tutte le unità a remi indipendentemente dalla lunghezza;
- Imbarcazioni da diporto: sono tutte le unità a vela e a motore con lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri
- Navi da diporto: le unità con lunghezza superiore ai 24 metri.
La normativa Italiana prevede che le imbarcazioni e le navi da diporto siano obbligatoriamente iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e pertanto sono beni mobili registrati. L’ATCN ha sostituito i Registri di iscrizione delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) che erano tenuti dagli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Invece i natanti sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’ATCN, ma possono esserlo in via facoltativa, in questo caso vengono parificati alle imbarcazioni.
Modalità di iscrizione
La procedura per iscrivere una unità da diporto, natante o imbarcazione, è stata modificata con l’introduzione del SISTE (Sistema telematico centrale della nautica da diporto).
Si inizia facendo una richiesta ad uno sportello STED (Sportello Telematico del Diportista). Sono sportelli STED: le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi, gli uffici della Motorizzazione Civile e le agenzie nautiche che hanno il collegamento telematico col ministero dei trasporti.
La domanda va corredata con:
- Titolo di proprietà. Nei casi più comuni è la fattura di vendita (tipicamente per unità nuove) o una dichiarazione unilaterale di vendita o una scrittura privata (tipicamente per unità usate), certificato di cancellazione dal registro dello stato di provenienza (per unità provenienti da un registro estero, il documento non deve essere più vecchio di 6 mesi e deve contenere le generalità del proprietario);
- Documentazione del/dei motori: dichiarazione di potenza del/dei motori entrobordo o entrofuoribordo (è un documento che rilascia il costruttore) oppure, per i motori più datati è equivalente il certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità oppure dal certificato di potenza rilasciati prima del 10-05-2000;
- DCI (Dichiarazione di Costruzione o Importazione): è un documento viene rilasciato dalle associazioni dei costruttori/importatori/distributori di unità da diporto riconosciute dal ministero dei trasporti come maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente solo l’UCINA Confindustria Nautica è titolata a rilasciare questo documento. La DCI viene rilasciata in via telematica dopo aver fornito i dati del proprietario e le scansioni dei documenti tecnici dell’imbarcazione. L’UCINA ha creato un portale dedicato a questo servizio;
- Copia di un documento del/dei proprietari (se il proprietario è una persona giuridica come un’azienda o un’associazione è necessaria copia del documento del legale rappresentante ed autodichiarazione o visura camerale) ed una autocertificazione sulla cittadinanza, residenza, stato civile e regime patrimoniale dei beni.
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Documentazione tecnica dello scafo:
- Per unità nuove marcate CE è necessaria la dichiarazione di conformità UE (viene rilasciata dal costruttore dello scafo);
- Per unità usate provenienti da un registro di uno stato dell’UE è necessario il certificato di cancellazione (non più vecchio di 6 mesi) che può sostituire la dichiarazione di conformità UE se ne riporta i dati tecnici;
- Per unità usate non marcate CE: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato, come lo è Enave;
- Per unità usate marcate CE: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato, come ENAVE, nel caso che siano passati 8 anni o più dalla costruzione per quelle in categoria A e B, oppure se sono passati più di 10 anni per quelle in categoria C e D.
Tutti i documenti devono essere legalizzati e tradotti in italiano se necessario, vanno poi aggiunti una serie di versamenti, marche da bollo ed l’imposta di registro sul titolo di proprietà, se dovuta.
Vantaggi e svantaggi dell’immatricolazione italiana
Prerogative
Una unità iscritta nel registro nazionale ATCN, quindi battente bandiere italiana, gode di alcune prerogative:
- Essendo un bene mobile registrato è maggiormente tutelata la proprietà, contrariamente ai natanti per i quali il possesso vale come titolo di proprietà;
- Può navigare in acque internazionali se è abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa o è marcata CE. Mentre, un natante deve navigare al massimo entro 12 miglia dalla costa, entro 6 se non marcato CE e sprovvisto di documentazione dello scafo;
- Può navigare in acque appartenenti ad uno stato straniero godendo delle prerogative delle unità battenti bandiera;
- Può essere utilizzata per il noleggio occasionale;
- Può essere utilizzata come barca scuola per il conseguimento della patente nautica (fatte salve alcune caratteristiche di dimensione minima che tali unità devono avere);
Obblighi
Vi sono anche alcuni obblighi da considerare:
- Il passaggio di proprietà deve avvenire con un atto formale scritto in italiano con le firme autenticate. Va registrato presso l’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di registro. E’ previsto l’aggiornamento della licenza di navigazione con l’indicazione del nuovo proprietario;
- Deve essere sottoposta regolarmente alle visite di sicurezza previste ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza. Queste garantiscono che l’unità abbia mantenuto i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione a cui è adibita. La visita a bordo di un tecnico qualificato, accreditato presso un ente tecnico notificato come ENAVE, è un obbligo. Tuttavia, può essere colta come una opportunità di confronto per migliorare lo stato dell’unità, degli impianti, delle dotazioni, in sostanza della sicurezza generale dell’imbarcazione;
- Un’unità battente bandiera italiana deve avere le dotazioni di sicurezza previste dalle norme italiane. In particolare, alcune onerose, come la nuova cassetta di pronto soccorso per le navigazioni oltre 12 miglia dalla costa (n. 5 saturimetri da dito…). Come anche l’obbligo della revisione biennale della zattera di salvataggio, quando in altri stati europei, per la stessa zattera, la revisione è quadriennale.
Vantaggi e svantaggi dell’immatricolazione con la bandiera di uno stato diverso da quello di residenza del proprietario
E’ facoltà dei cittadini europei iscrivere la propria imbarcazione in un qualsiasi stato dell’Unione Europea. Vi sono alcuni stati dell’UE che permettono di registrare, sotto la loro bandiera, la propria imbarcazione anche se non vi si è residenti.
Negli anni l’elenco di questi stati è cambiato.
L’interesse è sempre stato quello di sottrarsi agli obblighi della legislazione italiana (ad es. quella riguardante le visite di sicurezza o le dotazioni di sicurezza) per navigare con la bandiera di stati più “permissivi” o comunque i cui obblighi non fossero particolarmente noti alle autorità marittime italiane, al fine di evitarne il controllo.
Se si intende utilizzare in Italia una imbarcazione battente bandiera estera per attività di noleggio professionale, è comunque necessaria una visita di sicurezza ai fini dell’idoneità al noleggio al fine di ottenere dall’autorità marittima italiana il Certificato di Idoneità al Noleggio.
Va rilevato che chi possiede una imbarcazione battente bandiera estera deve comunque indicarlo nella dichiarazione dei redditi, mediante la compilazione del quadro RW. Quindi, sotto questo aspetto, non c’è vantaggio ad avere una imbarcazione battente bandiera straniera.
Ai fini assicurativi è probabile che il premio assicurativo sarà maggiore per le unità battenti la bandiera di uno stato che non prevede le visite di sicurezza.
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